Art. 2.
(Certificato di qualità).

      1. È istituito il «certificato di qualità professionale controllata», con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione.
      2. Il possesso del certificato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori di attività professionale, iscritti alle associazioni professionali, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Il mancato rinnovo dell'adesione alle associazioni professionali comporta la perdita della certificazione.